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Imposte di successione sugli immobili

Imposta di successione - Che cos'è
Le persone che ricevono in eredità beni immobili e diritti reali immobiliari hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione e pagare, se dovuta, l’imposta di successione. Dal 23 gennaio 2017 i contribuenti possono presentare la dichiarazione di successione e domanda di volture catastali direttamente online, grazie ai servizi telematici delle Entrate. Per farlo, basta utilizzare l’applicativo disponibile sul sito internet dell’Agenzia, installare sulla propria postazione di lavoro il software di compilazione SuccessioniOnLine, compilare il file, allegare i documenti, salvare, accedere ai servizi telematici ed inviare. In alternativa, è possibile rivolgersi ad un intermediario.

A chi interessa
La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, da uno dei soggetti obbligati, all'Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era residente il defunto. Ad essere obbligati a presentare la dichiarazione (ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del TUS) sono:
  • i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali;
  • gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente;
  • gli amministratori dell’eredità e i curatori dell’eredità giacenti;
  • gli esecutori testamentari.
Risultano esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione di successione i chiamati all'eredità ed i legatari che abbiano rinunciato all’eredità o al legato anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione ed i chiamati che, non essendo nel possesso dei beni ereditari, abbiano nominato un curatore per l’eredità giacente ai sensi dell’articolo 528 c.c.. Non sussiste, inoltre, l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione, se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
  • a) l’eredità sia devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta del defunto;
  • b) l’attivo ereditario abbia un valore non superiore a 100.000 euro;
  • c) l’eredità non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.

Aliquote e franchige
In particolare, vengono applicate le aliquote:
  • del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
  • del 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
  • del 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
  • dell’8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
Oltre alle franchigie di 100.000 euro e di 1 milione di euro, vi è una ulteriore franchigia, pari ad 1,5 milioni di euro, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.

Come pagare
L’imposta di successione viene liquidata dall'ufficio in base ai dati indicati nella dichiarazione di successione tenendo conto anche delle eventuali dichiarazioni sostitutive. Il pagamento dell’imposta di successione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione. Scaduto tale termine si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora.
È possibile pagare l’imposta di successione anche a rate, con queste modalità:
  • almeno il 20% dell’importo deve essere versato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione
  • la parte restante, è versata in otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a ventimila euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
La rateazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro. Inoltre, la decadenza è esclusa in caso di “lieve inadempimento”, e cioè in caso di:
  • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro
  • tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.
Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione.

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