Attestato di prestazione energetica (APE)
Attestato di prestazione energetica (APE) immobili
E' un documento redatto da un tecnico abilitato (di solito architetto, ingegnere, geometra, ma sono previsti anche altri professionisti) che fornisce informazioni relative all'efficienza energetica di un intero edificio o di una singola unità immobiliare.
La prestazione energetica è legata alla quantità di energia consumata in un anno da un immobile per mantenere delle condizioni medie di confort al suo interno. In base a questo consumo esso viene classificato in una delle 10 classi dell'apposita scala, che va dalla G alla A4. L'energia viene utilizzata per dei precisi servizi (climatizzazione invernale e/o estiva, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione meccanica, illuminazione, trasporto di persone o cose). Il suo consumo, dipende pure dalle proprietà costruttive dell'edificio o unità immobiliare e degli impianti termici presenti.
L'attestato ha lo scopo di informare l'acquirente rispetto alla convenienza economica di comprare l'immobile in base alla sua prestazione energetica ed alla necessità o meno di migliorarla e deve essere allegato all'atto notarile, a pena di nullità. L'APE è valido per 10 anni dal rilascio alle seguenti condizioni:
1 - non vengano eseguiti interventi di ristrutturazione o riqualificazione che agiscano sugli elementi edilizi e/o impianti modificando la classe energetica (in caso contrario deve essere prodotto di nuovo)
2 - venga eseguito regolarmente il controllo dell'efficienza energetica degli impianti (in caso contrario decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della scadenza non rispettata)
Il professionista che redige l'APE deve inserire in copia o originale il libretto di impianto, obbligatorio per tutti gli impianti termici: in sua assenza il'attestato non può essere compilato, a meno che l'impianto non sia inattivo.
L'obbligo dell'attestato in una compravendita esiste dal 1 gennaio 2012. Fino al 3 agosto 2013 il documento utilizzato è l'ACE (attestato di certificazione energetica); invece, il 1 ottobre 2015 sono entrati in vigore nuovi modelli e regole per l'APE. I vecchi ACE ed APE sono validi entro i 10 anni se compilati prima di quest'ultima data.
Sottolineamo che il professionista certificatore deve effettuare obbligatoriamente almeno un sopralluogo presso l'edificio o l'unità immobiliare.